Art. 3.
(Compiti e funzioni del Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione).

      1. Il Parlamento esercita il controllo a garanzia della legittimità e correttezza costituzionale dell'attività degli organismi di informazione per la sicurezza e sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge attraverso il Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione, di seguito denominato «Comitato parlamentare». Il Comitato parlamentare esercita altresì un controllo sui bilanci consuntivi e sulle modalità di esercizio della spesa da parte del Dipartimento di cui all'articolo 10 e dei Servizi di cui agli articoli 11 e 12.
      2. Il Comitato parlamentare è costituito da quattro deputati e da quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento d'intesa tra loro e sulla base del criterio di proporzionalità, tenendo conto della peculiarità dei compiti ad esso assegnati e delle specifiche competenze dei membri nominati.
      3. Il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, al CISI e al Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza di riferire sulle strutture dei Servizi e sulle attività svolte, comprese quelle compiute in forma simulata, accertando l'esistenza delle prescritte autorizzazioni, nonché sulle modalità di gestione delle risorse finanziarie assegnate o utilizzate. Può altresì formulare proposte e rilievi.
      4. Il Comitato parlamentare può altresì disporre l'audizione dei vertici degli organismi informativi su specifici argomenti, dandone previa comunicazione al Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza.
      5. Il contenuto delle informazioni di cui ai commi 3 e 4 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle articolazioni operative, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta pericolosa per la sicurezza della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei ministri.

 

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      6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esistenza del segreto di Stato in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui al comma 5. In nessun caso può essere opposto il segreto di Stato in relazione a fatti eversivi dell'ordinamento costituzionale.
      7. Qualora il Comitato parlamentare ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
      8. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 7 allorché alla richiesta di informazioni non segua risposta, ovvero non sia stata opposta l'esigenza di tutela del segreto, entro il termine di sei mesi.
      9. Il Comitato parlamentare esprime il proprio parere sulla nomina del direttore del Dipartimento e dei direttori dei Servizi. Esprime altresì il proprio parere sul contenuto dei decreti del Presidente del consiglio dei ministri previsti dalla presente legge per l'organizzazione ed il funzionamento dei medesimi Servizi, nonché su ogni altra questione eventualmente sottoposta al proprio esame dal Governo.
      10. Il Comitato parlamentare opera in sede consultiva in tutti i casi di esame parlamentare di progetti di legge relativi, anche indirettamente, alla materia disciplinata dalla presente legge. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica promuovono l'adozione delle modifiche ai rispettivi Regolamenti idonee ad assicurare l'effettività della funzione consultiva del Comitato.