1. Il Parlamento esercita il controllo a garanzia della legittimità e correttezza costituzionale dell'attività degli organismi di informazione per la sicurezza e sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge attraverso il Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione, di seguito denominato «Comitato parlamentare». Il Comitato parlamentare esercita altresì un controllo sui bilanci consuntivi e sulle modalità di esercizio della spesa da parte del Dipartimento di cui all'articolo 10 e dei Servizi di cui agli articoli 11 e 12.
2. Il Comitato parlamentare è costituito da quattro deputati e da quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento d'intesa tra loro e sulla base del criterio di proporzionalità, tenendo conto della peculiarità dei compiti ad esso assegnati e delle specifiche competenze dei membri nominati.
3. Il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, al CISI e al Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza di riferire sulle strutture dei Servizi e sulle attività svolte, comprese quelle compiute in forma simulata, accertando l'esistenza delle prescritte autorizzazioni, nonché sulle modalità di gestione delle risorse finanziarie assegnate o utilizzate. Può altresì formulare proposte e rilievi.
4. Il Comitato parlamentare può altresì disporre l'audizione dei vertici degli organismi informativi su specifici argomenti, dandone previa comunicazione al Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza.
5. Il contenuto delle informazioni di cui ai commi 3 e 4 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle articolazioni operative, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta pericolosa per la sicurezza della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei ministri.